Cronaca

Garlasco, Andrea Sempio rifiuta il colloquio con lo psichiatra della Procura: può farlo? Cosa prevede davvero la legge e cosa cambia nell’inchiesta

Lo psichiatra forense completerà la consulenza utilizzando gli atti raccolti durante le indagini. Il rifiuto di Sempio non equivale però automaticamente alla possibilità di sottoporlo coattivamente a un colloquio: il Codice distingue tra consulenza del pm, perizia disposta dal giudice e accertamenti invasivi sulla persona.

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    Garlasco, Andrea Sempio non incontrerà Roberto Catanesi, lo psichiatra forense incaricato dalla Procura di Pavia di approfondire alcuni aspetti relativi alla sua condizione psichica. La difesa dell’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi ha scelto di non consentire il colloquio diretto richiesto dal consulente, aprendo una questione che riguarda anche i limiti entro i quali l’autorità giudiziaria può effettuare accertamenti sulla persona sottoposta alle indagini.

    Catanesi dovrà quindi completare il proprio lavoro utilizzando il materiale raccolto dagli investigatori, senza poter aggiungere l’osservazione clinica diretta di Sempio.

    La scelta difensiva non blocca dunque la consulenza. Cambia però il materiale sul quale lo specialista potrà fondare le proprie valutazioni.

    Garlasco, Andrea Sempio può rifiutare il colloquio con Catanesi?

    La risposta richiede una distinzione fondamentale.

    Una consulenza tecnica affidata dal pubblico ministero non coincide con una perizia ordinata dal giudice e il semplice rifiuto di partecipare a un colloquio con il consulente della Procura non consente automaticamente di prendere l’indagato e obbligarlo a rispondere alle domande dello psichiatra.

    Il Codice di procedura penale disciplina separatamente le diverse forme di accertamento e prevede garanzie particolarmente rigorose quando un esame incide sulla libertà personale.

    L’articolo 224-bis, richiamato nel dibattito sul caso, disciplina infatti specifiche operazioni sulla persona e stabilisce condizioni e limiti per la loro eventuale esecuzione coattiva. Non costituisce però una norma generale attraverso la quale imporre qualsiasi tipo di esame richiesto dall’accusa.

    Il tema della perizia psichiatrica incontra inoltre i limiti stabiliti dall’articolo 220 del Codice di procedura penale, che vieta durante il giudizio di cognizione le perizie dirette semplicemente a stabilire carattere, personalità o qualità psichiche dell’imputato indipendenti da cause patologiche.

    Perché Catanesi voleva incontrare direttamente Andrea Sempio

    Per uno psichiatra forense la possibilità di osservare e parlare con il soggetto rappresenta naturalmente un elemento ulteriore rispetto alla sola analisi documentale.

    Catanesi avrebbe potuto confrontare ciò che emerge dagli atti con il comportamento dell’indagato durante il colloquio e acquisire direttamente elementi utili al lavoro affidatogli.

    La difesa ha però deciso di chiudere questa strada.

    Lo specialista potrà comunque lavorare su una quantità consistente di materiale già acquisito durante l’inchiesta. Tra gli elementi disponibili figurano documenti, manoscritti, comunicazioni, chat, intercettazioni e altri atti che gli investigatori hanno raccolto nel corso degli approfondimenti sulla vita e sui rapporti dell’indagato.

    La relazione finale dovrà inevitabilmente tenere conto del mancato esame diretto e indicare su quali elementi documentali poggino le conclusioni raggiunte.

    Perché la difesa ha detto no alla consulenza diretta

    La scelta degli avvocati di Sempio risponde anche alla strategia seguita fin dall’inizio della nuova indagine.

    La difesa non intende costruire una linea fondata sull’incapacità di intendere e di volere del proprio assistito all’epoca dell’omicidio. Sostiene invece la sua estraneità al delitto e punta a contrastare gli elementi raccolti dalla Procura.

    Accettare un esame psichiatrico diretto non rappresentava quindi, secondo questa impostazione, un passaggio utile alla linea scelta.

    C’è inoltre un aspetto processuale importante. L’ordinamento ammette una perizia psichiatrica quando occorre accertare l’esistenza di condizioni patologiche capaci di incidere sull’imputabilità. Non permette invece di utilizzare indiscriminatamente lo strumento per tracciare un profilo caratteriale o criminologico dell’indagato. L’articolo 220 c.p.p. traccia proprio questo confine.

    Il 28 settembre resta la data chiave dell’inchiesta

    La consulenza di Catanesi rappresenta uno degli ultimi tasselli che la Procura vuole acquisire prima di decidere quale strada seguire nei confronti di Andrea Sempio.

    La scadenza attualmente prevista per le indagini preliminari cade il 28 settembre. A quel punto i magistrati potranno valutare il materiale raccolto e scegliere i successivi passaggi processuali, oppure chiedere un’ulteriore proroga qualora ritengano necessari altri approfondimenti.

    Sul tavolo non c’è soltanto il lavoro dello psichiatra. Gli inquirenti attendono anche gli esiti degli altri accertamenti scientifici disposti nell’ambito della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi.

    Il rifiuto del colloquio, quindi, non ferma l’inchiesta e non impedisce a Catanesi di depositare la propria relazione. Impone però allo specialista di lavorare senza uno degli strumenti che aveva richiesto: l’esame diretto di Andrea Sempio.

    Ed è questa la conseguenza concreta della decisione presa dalla difesa. Nessun automatismo che permetta di trascinare l’indagato davanti allo psichiatra, ma una consulenza che prosegue sulla base degli elementi che la Procura ha già raccolto.

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