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Dilaga il fenomeno dei licenziamenti ad personam fatti via mail o via Quit-Tok

Dilaga il fenomeno dei licenziamenti ad personam fatti va mail o via Quit Tok
I licenziamenti sono sempre difficili da superare. Non vanno giù facilmente. Sembrano dei soprusi. Delle ingiustizie. Soprattutto per la Generazione Z.

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    I licenziamenti sono sempre difficili da superare. Non vanno giù facilmente. Sembrano dei soprusi. Delle ingiustizie. Soprattutto per la Generazione Z.

    La nuova moda per i ragazzi che vengono licenziati è di prendersi una rivincita attraverso i social. Ovvero pubblicare il momento in cui vengono cacciati per dimostrare il loro disappunto verso l’azienda. E soprattutto mettere in guardia i proprie coetanei sui modi utilizzati dalla stessa per darti il ben servizio. Ma i capi del personale si stanno facendo furbi. Ovvero hanno iniziato a licenziare via mail. La reputazione è salva.

    Mi licenzi? Lo racconto sui social

    Per i ragazzi della Generazione Z il licenziamento va visto non più come un evento di cui vergognarsi. Tutt’altro. Può diventare una bandiera. Un episodio importante da condividere a volte anche su uno dei social più diffusi come Tik Tok. Secondo una inchiesta effettuata dal quotidiano britannico Financial Times si tratterebbe di un vero e proprio fenomeno: Quit-Tok. Filmati, pubblicati con titoli come “lascia il mio lavoro con me” oppure con l’hashtag #layoffseason, fanno parte di questa tendenza che punta a condividere pubblicamente quella che in altri tempi sarebbe stata una comunicazione privata.

    Rendere pubbliche alcune fasi della propria vita lavorativa

    Le dimissioni pubbliche sono diventate un successo virale. Fa audience, crea follower. Inoltre molti giovani manifestano la loro insoddisfazione rispetto al proprio incarico e alcune incongruenze dell’organizzazione o dei settori a cui sono stati assegnati. Secondo l’indagine del FT tra i video postati nell’ultimo giorno di lavoro quelle che usano di più questo tipo di comunicazione sono le ragazze. Con le lacrime agli occhi si riprendono dopo aver appena letto una mail in cui il capo informa che si è stati licenziati oppure che ci si sta dimettendo dal proprio ruolo.

    Ma i manager si stanno facendo furbi

    I lavoratori che realizzano le clip si filmano durante le videochiamate e i manager dall’altra parte non sanno di essere registrati. Molti sono all’interno del luogo di lavoro. Una clip di nove secondi, riportato nell’inchiesta del FT, mostra un ristorante McDonald’s vuoto, presumibilmente dopo che tutti i dipendenti sono stati licenziati in massa. Naturalmente il rischio che i dipendenti possano essere contestati per riprese nascoste esiste. Ma la maggior parte degli utenti di TikTok non sembra preoccuparsene. Non teme azioni legali della propria azienda. Ribattono che è utile mostrare risposte personali, spesso emotive, per mostrare la loro “autenticità” e magari esorcizzare ansia e stress. E i primi effetti di questa nuova moda si stanno già facendo sentire soprattutto nelle aziende tecnologiche.

    E le Risorse Umane vanno al contrattacco

    Sia i responsabili delle risorse umane che i dirigenti aziendali, ma anche avvocati specializzati in diritto del lavoro e le società di ricollocamento non amano diventare il bersaglio di un TikTok virale. Per questo si stanno organizzando per evitare le brutte figure e cadere in tranelli che possono mettere in dubbio la propria reputazione. Per questo utilizzano sempre più spesso la mail o gli sms. Sarà corretto?

    Cosa dicono gli avvocati di Quit-Tok

    Secondo lo studio legale Toffoletto De Luca Tamajo la pratica di licenziare il dipendente utilizzando un sms, un social o via mail è legittimo. Per il licenziamento notificato via mail la Corte di Cassazione ha spiegato che il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto “con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità”. Quindi anche mediante invio di una e-mail.

    Nel caso dell’uso di WhatsApp il Tribunale di Catania ha stabilito che il messaggio WhatsApp è un documento informatico imputato con certezza al datore di lavoro e dal quale “discende l’inequivoca volontà di licenziare comunicata efficacemente al dipendente.” Nel caso di un sms la Corte d’Appello di Firenze ha ritenuto lo strumento formalmente legittimo per la notifica del licenziamento. Naturalmente in tutti i casi il dipendente può impugnare il licenziamento e fare ricorso nelle sedi competenti.

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      Famiglia nel bosco, verso il ricongiungimento: cosa prevede davvero la legge

      Dopo l’allontanamento dei tre figli deciso dal Tribunale per i minorenni, si lavora a una soluzione temporanea che garantisca sicurezza, salute e socialità. Restano aperti i nodi su istruzione parentale e condizioni abitative.

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      Famiglia nel bosco

        Sono giorni che la vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”, residente nell’area montana dell’Aquilano, continua a occupare le cronache e il dibattito politico. Il rischio, però, è che le polemiche oscurino il punto centrale: la tutela dei minori e le motivazioni giuridiche alla base del provvedimento del Tribunale per i Minorenni de L’Aquila. Che ha sospeso temporaneamente la responsabilità genitoriale del padre e disposto l’allontanamento dei tre bambini, consentendo alla madre di vivere con loro in una comunità protetta.

        L’intervento non è avvenuto all’improvviso. Secondo quanto emerso da fonti sanitarie e amministrative, i servizi sociali hanno iniziato a seguire il nucleo familiare la scorsa primavera. Dopo un accesso al Pronto Soccorso per un’intossicazione da funghi. A quel punto sono state avviate verifiche sulle condizioni di vita della famiglia, composta da un padre britannico di 51 anni, una madre australiana di 45 e tre figli di 8 e 6 anni.

        Uno dei nodi riguarda l’istruzione. I genitori avevano scelto un percorso alternativo alla scuola tradizionale, dichiarando di praticare l’istruzione parentale e un metodo di apprendimento spontaneo. In Italia, l’homeschooling è consentito: l’articolo 30 della Costituzione e la normativa vigente riconoscono ai genitori il diritto di provvedere direttamente all’istruzione dei figli. Purché venga garantito il livello di apprendimento previsto e si presentino annualmente le dichiarazioni e le verifiche richieste. La scelta, dunque, di per sé non costituisce violazione di legge.

        Secondo il decreto del Tribunale, però, il problema non sarebbe legato alla divergenza educativa, ma a un potenziale pregiudizio per la crescita equilibrata dei minori. I giudici hanno evidenziato il rischio di isolamento sociale e la mancanza di contatti con altri bambini. Ritenendo che la vita ritirata potesse compromettere lo sviluppo relazionale, tutelato dall’articolo 2 della Costituzione.

        Un altro punto riguarda l’abitazione. Il provvedimento fa riferimento alla mancanza di condizioni di sicurezza e agibilità: assenza di impianti essenziali e difficoltà a svolgere verifiche sanitarie. La difesa sostiene di aver già fornito una relazione tecnica e di aver avviato lavori per migliorare l’igiene e le strutture, come la realizzazione di servizi esterni.

        Si tratta comunque di una misura temporanea. Come spiega la giurisprudenza italiana in materia minorile, i provvedimenti di sospensione della responsabilità genitoriale previsti dall’articolo 333 del codice civile devono essere proporzionati e soggetti a monitoraggio. Con l’obiettivo di favorire il rientro dei minori nella loro famiglia, quando possibile.

        Nelle prossime settimane sono previsti nuovi incontri tra servizi sociali, famiglia e autorità giudiziaria per valutare il percorso di riunificazione. Al centro, non le convinzioni dei genitori, ma l’interesse prevalente dei bambini: crescere in un ambiente sicuro, curato e aperto alla relazione con il mondo esterno.

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          Società

          Quando una madre uccide: l’emergenza del figlicidio materno tra solitudine, stigma e fragilità

          È un gesto rarissimo ma devastante, che richiede una riflessione profonda sulle cause psicologiche, sul ruolo della solitudine materna e sulle misure di prevenzione necessarie.

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          Quando una madre uccide

            La cronaca recente ha riportato all’attenzione della società un tema doloroso e difficile: il figlicidio commesso da madri. Tali episodi, in apparenza inspiegabili, spingono a interrogarsi non solo sul ruolo delle patologie psichiche, ma anche sulle condizioni sociali che possono contribuire a generare tragiche tragedie familiari. Se, da un lato, emerge il bisogno di giustizia, dall’altro non si può ignorare la dimensione collettiva: quanto pesa la solitudine di una neomamma? Qual è la responsabilità della comunità?

            Il peso della solitudine materna
            Come osserva il pedagogista Daniele Novara, l’isolamento dopo il parto rappresenta un rischio significativo. Studi psicoanalitici, tra cui quelli di Franco Fornari, hanno descritto forme di “paranoia primaria”: un timore inconscio legato alla morte, percepita come potenziale minaccia rappresentata dal neonato. In passato, in società più tradizionali, le madri non venivano lasciate sole: la rete familiare e comunitaria aiutava a prevenire situazioni di estremo disagio. Oggi, invece, nella struttura familiare nucleare moderna, molte madri non dispongono di un supporto adeguato, rendendo molto vulnerabile la fascia post-natale.

            Il fenomeno in Italia
            Secondo dati Eures citati anche da CronacaComune, dal 2010 al 2022 in Italia si sono registrati 268 figlicidi, con una media di quasi un episodio ogni due settimane. Di questi, una quota significativa — oltre il 50% — riguarda bambini sotto i 12 anni, e in più di un terzo dei casi la madre è l’autrice dell’omicidio. Da una prospettiva storica, la Psicologia in Tribunale evidenzia che tra il 2006 e il 2017 sono stati identificati 34 omicidi di neonati ad opera delle madri. Cifre che, pur restando rare, segnalano l’urgenza di comprendere e affrontare un rischio che spesso rimane nell’ombra.

            Aspetti giuridici: l’infanticidio nella legge italiana
            Il diritto italiano prevede una norma specifica per l’infanticidio: l’articolo 578 del codice penale punisce la madre che uccide il neonato immediatamente dopo il parto, o il feto durante il travaglio, se l’atto è collegato a condizioni di abbandono materiale o morale legate alla maternità. Questa previsione legislativa riflette la consapevolezza della fragilità psicologica materna, ma allo stesso tempo pone limiti stringenti per il riconoscimento delle attenuanti che derivano da un forte disagio emotivo.

            Cause psicologiche e sociali
            Le motivazioni dietro il figlicidio materno sono quasi sempre multifattoriali. Non sempre si tratta di gravi malattie psichiatriche: secondo alcuni studi, in molti casi emergono disturbi meno evidenti ma reali, come depressione, personalità fragile oppure isolamento emotivo. La cosiddetta “sindrome di Medea”, proposta da Jacobs nel 1988, descrive situazioni in cui la madre – spesso dopo relazioni travagliate – può arrivare a compiere azioni estreme come forma di rivalsa o distruzione del legame, ma non necessariamente da uno stato di insanità mentale totale. Il sentimento di vergogna, la pressione sociale sull’ideale di maternità perfetta e l’assenza di reti di sostegno rappresentano fattori che aggravano la fragilità emotiva, come rilevato da numerosi psicologi.

            Prevenzione: quale responsabilità ha la società?
            Per evitare che episodi simili si ripetano, è fondamentale un cambio culturale e un investimento concreto nel sostegno alle neomamme. Secondo Novara, servono strutture di supporto, figure come assistenti all’allattamento, forme di accompagnamento finanziario per le famiglie nei primi mesi dopo la nascita. Non basta criminalizzare: occorre prevenire. Un welfare che dia alle madri la possibilità di essere seguite, ascoltate, aiutate può fare la differenza.
            Il figlicidio materno è un fenomeno drammatico e complesso, che va oltre il semplice gesto criminale. Richiede un’analisi attenta delle sue radici psicologiche, sociali e culturali. Non è sufficiente punire: la comunità ha il dovere di offrire ascolto, prevenzione e presenza. Solo così si può sperare di proteggere davvero le famiglie più fragili e prevenire tragedie intime che scuotono il cuore della società.

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              POS e registratori di cassa: dal 2026 scatta il nuovo obbligo digitale per gli esercenti

              La misura punta a contrastare l’evasione, ma solleva dubbi tra tabaccai, edicole e attività che non emettono scontrino fiscale. Ecco cosa cambia, quali rischi si corrono e come funzionerà davvero il nuovo sistema.

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                Dal 1° gennaio 2026 tutti gli esercenti dovranno associare i propri POS ai registratori di cassa telematici. Lo stabilisce la Legge di Bilancio 2026, introducendo un passaggio che mira ad allineare pagamenti elettronici e corrispettivi comunicati all’Agenzia delle Entrate. Una novità che, sulla carta, non dovrebbe comportare costi aggiuntivi, ma che sta provocando preoccupazione in diverse categorie commerciali, soprattutto quelle che non rilasciano scontrino fiscale.

                Come funziona il collegamento digitale secondo l’Agenzia delle Entrate

                L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non servirà alcun collegamento fisico tra dispositivi: si tratta di una procedura interamente online. Attraverso l’area riservata del portale, l’esercente dovrà:

                • accedere al proprio profilo;
                • selezionare il registratore telematico già censito;
                • associare i POS utilizzati nel punto vendita.

                L’obiettivo è consentire un controllo automatico: ogni pagamento elettronico dovrà trovare un riscontro nella trasmissione dei corrispettivi. Il sistema, in sostanza, confronterà due flussi: quello delle transazioni con carta e quello dei dati inviati dal registratore di cassa.

                L’Agenzia ha inoltre rassicurato sul fatto che non sono previsti aggiornamenti obbligatori ai dispositivi, né modifiche hardware.

                Il nodo delle attività senza scontrino

                Una questione irrisolta riguarda le attività che per legge non emettono scontrino, come:

                • tabaccai;
                • edicole;
                • punti vendita di valori bollati;
                • sale scommesse e sale gioco;
                • rivendite di prodotti soggetti a monopolio.

                Questi esercizi certificano i propri incassi tramite documentazione dei Monopoli, dei concessionari o dei gestori dei servizi, e non tramite il registratore telematico. Ciò potrebbe generare discrepanze: il POS registra un pagamento, ma nel sistema non compare un corrispettivo associato.

                Il rischio è che, in assenza di una corretta interpretazione delle casistiche, questi esercenti vengano segnalati come “anomalie”, nonostante operino nel rispetto della normativa vigente.

                Le sanzioni previste per chi non si adegua

                La normativa introduce un sistema sanzionatorio piuttosto severo:

                • fino a 100 euro per trasmissione incompleta dei dati;
                • da 1.000 a 4.000 euro per mancata associazione tra POS e registratore;
                • nei casi più gravi o reiterati, possibile sospensione dell’attività.

                Un esempio chiarisce il timore diffuso: un tabaccaio incassa 10 euro con carta per due pacchetti di sigarette — vendita per cui lo scontrino non è previsto. Il sistema, però, potrebbe segnalarlo come pagamento “privo di corrispettivo”.

                Come si muoverà l’Agenzia delle Entrate

                Negli ultimi anni l’Agenzia ha intensificato l’invio di lettere di compliance quando rileva incoerenze tra transazioni elettroniche e documenti fiscali. Le categorie considerate più esposte a irregolarità vengono già monitorate con maggiore attenzione.

                L’Agenzia ha affermato di essere consapevole delle specificità dei settori soggetti a monopolio. Tuttavia, soltanto con l’entrata in vigore del nuovo sistema sarà possibile capire come verranno gestiti gli incassi legittimi non accompagnati da scontrino.

                Tempistiche operative e fase di avvio

                Sebbene l’obbligo parta dal 1° gennaio 2026, la procedura potrà essere materialmente eseguita soltanto quando la piattaforma sarà aggiornata. Le tempistiche previste sono:

                • da marzo 2026: prime possibilità di associazione tra POS e cassa;
                • per i POS utilizzati tra 1° e 31 gennaio 2026, scatterà un periodo di 45 giorni dalla messa online del servizio;
                • a regime, la registrazione andrà fatta entro il sesto giorno del secondo mese successivo al primo utilizzo del POS.

                Il percorso verso una maggiore trasparenza nei pagamenti elettronici è ormai tracciato. Resta però la necessità di chiarimenti operativi per evitare che categorie già regolamentate con criteri particolari vengano penalizzate da automatismi informatici o interpretazioni non coerenti con la normativa vigente.

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